26 Aprile 2024
EconomiaItalia

Regime forfettario: interessanti le novità per i beneficiari

L’Italia ha introdotto diverse novità in materia fiscale. Gli obiettivi da raggiungere sono la semplificazione, la riduzione della pressione fiscale, la digitalizzazione e il contrasto all’evasione. Obiettivi ambiziosi che necessitano di tempi di sperimentazione e di attuazione. Una delle novità più favorevoli per le Partite Iva italiane è il regime forfettario. Questo punta a portare l’Italia il più possibile in linea con la fiscalità europea, molto più vicina al contribuente.

Come è cambiato il regime forfettario

L’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 9/E/2019 ha dato chiarimenti sulle modifiche al regime forfettario introdotte dalla Legge di Bilancio 2019. Queste novità hanno ampliato la platea di coloro che possono beneficiare del regime forfettario. Esse infatti hanno fatto rientrare anche alcuni contribuenti che erano in regime semplificato. Soggetti che prima non avevano i requisiti necessari ma che ora possono applicare questo regime, essendo venute meno le cause di esclusione.

Questo regime prevede l’applicazione di un’unica imposta sostitutiva del 15%. Oggi vi possono accedere i contribuenti persone fisiche già esercenti attività di impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 65 mila euro. Questo indipendentemente dall’attività esercitata, oltre a quelli che iniziano una nuova attività. Possono inoltre applicare l’imposta, sostitutiva di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP, anche le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria. Per le start up che rispettano determinate condizioni la misura dell’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta. Per valutare il requisito del tetto massimo dei ricavi ai fini dell’accesso al regime forfetario, nel caso in cui il contribuente eserciti più attività contraddistinte da più codici Ateco, bisogna fare riferimento alla somma di ricavi e compensi relativi alle attività esercitate.

Le novità per gli ex praticanti

Tra le novità l’ammissione al regime di vantaggio anche per gli ex praticanti che iniziano una nuova attività e operano soprattutto con i datori di lavoro e i soci di società semplici dove hanno svolto il periodo di praticantato obbligatorio. Se queste ultime non producono redditi di lavoro autonomo o d’impresa, anche di fatto. Invece, in caso di possesso di quote in società a responsabilità limitata, è necessario valutare l’attività relativamente svolta dalla società controllata, a prescindere dai codici Ateco formalmente dichiarati dal contribuente.

Il passaggio al regime forfettario

Digitando https://blog.fiscozen.it/regime-forfettario/ è possibile disporre di un’interessante, completa e aggiornata guida a come si fa il passaggio al regime di vantaggio. Coloro i quali erano in regime semplificato possono rientrare nel regime forfettario. Non bisogna presentare alcuna opzione o comunicazione. Coloro che nel 2018 erano in regime ordinario, per opzione, possono rimanerci. Rimangono esclusi da questa possibilità gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che insieme all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfettario, a meno che nel corso del 2019 la causa inibitoria venga rimossa.

Inoltre non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata soprattutto nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ad esclusione, degli ex praticanti.

I vantaggi per i contribuenti che aderiscono al regime forfettario

I contribuenti ricadenti nel forfettario non addebitano l’IVA in fattura e non devono osservare gli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta né gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal Dpr n. 633/1972. In più sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, con l’eccezione delle fatture elettroniche nei confronti della PA che rimangono obbligatorie. Sono esonerati inoltre dagli indicatori sintetici di affidabilità (ISA). Sono esonerati dalle ritenute d’acconto e dalla loro applicazione. Sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.