24 Aprile 2024
Italia

Donazione tra genitori e figli per l’acquisto di una casa: ecco quali sono le regole italiane

Il passaggio di denaro tra genitori e figli contraddistinto da “spirito di liberalità” (la volontà di arricchire l’altro senza alcun interesse) consiste nella donazione come previsto dall’art. 769 del Codice Civile. La donazione tra genitori e figli risponde a specifiche norme giuridiche e fiscali.

Nel momento in cui un genitore vuole regalare una somma di denaro al proprio figlio, può farlo con la semplice consegna della somma contante se l’importo non supera la soglia di tracciabilità. Per i trasferimenti di importo modesto, rispetto sia al reddito del donante che a quello del donatario, non c’è bisogno di stipulare alcun atto notarile. Invece se si tratta di una somma rilevante, serve l’intervento del Notaio e di due testimoni per la stipula del relativo atto.

Le donazioni di somme di denaro sono soggette alle imposte sulle successioni e donazioni, pari al 4% dell’importo donato, ma con una franchigia di € 1.000.000. Quindi le donazioni inferiori a € 1.000.000 sono esenti dalla relativa imposta e quelle superiori a tale importo saranno assoggettate ad imposta per la parte eccedente il limite. Nell’ambito dei trasferimenti immobiliari, si parla di “donazione indiretta” che è legata allo scopo di acquistare un bene di rilevante valore come un’unità immobiliare.

Se la donazione ha uno scopo preciso come ad esempio l’acquisto di una casa o di altro bene di importante valore, non c’è bisogno di stipulare un atto notarile per la donazione, perché in questo caso si può configurare la cosiddetta “donazione indiretta”. La donazione indiretta si compie quando lo scopo della stessa non è la mera donazione di denaro, ma il conseguimento di un fine diverso come l’acquisto di una casa. La Cassazione ha sancito che le donazioni indirette, e quindi nello specifico anche le donazioni per l’acquisto di una casa, non scontano alcuna imposta purché:

vengano realizzate con bonifico bancario o altro mezzo tracciato
nell’atto di acquisto della casa si menzioni la provenienza del denaro. Il Notaio dovrà inserire una clausola che dichiari che l’acquirente paga il prezzo (tutto o in parte) con denaro ricevuto in donazione tramite mezzo tracciato.

Se un genitore dona una significativa somma di denaro al figlio senza un diverso scopo sottostante, è necessario stipulare un atto notarile di donazione, mentre se il fine è quello che il figlio acquisti una casa o altro bene di significativo valore, trattasi di donazione indiretta e non necessita alcun atto notarile di donazione. Nel caso della donazione indiretta, per effettuare il passaggio di denaro, si potrà agire in due differenti modi:

Il genitore effettua bonifico sul conto corrente del figlio con la causale “donazione per acquisto casa”
Il genitore effettua bonifico al venditore della casa con la causale “acquisto casa figlio – nome cognome”

Le tutele sono essenzialmente di due tipi sia fiscale sia sotto l’aspetto successorio. Se l’Agenzia delle Entrate verifica che il contribuente, sulla base dei dati indicati nelle sue precedenti dichiarazioni dei redditi, non sia nella condizione economica di potere sostenere l’acquisto dell’immobile, fa scattare un accertamento fiscale. In tal caso l’onere di dimostrare la donazione è a carico del contribuente che deve fornire prova documentale. Se il fisco presumerà che i proventi derivino da suoi redditi non dichiarati con spiacevoli conseguenze. E’ per questo che si rende opportuno e necessario tracciare ogni passaggio di denaro e dichiararne la provenienza nell’atto di acquisto.

La tracciabilità della donazione indiretta interviene anche per dare opportuna chiarezza nell’ambito successorio in quanto palesa l’avvenuta donazione di denaro nei confronti di uno dei figli, tutelando di conseguenza gli altri futuri eredi. La donazione indiretta non limita in alcun modo la circolarità commerciale dell’immobile acquistato. L’acquirente sarà sempre libero di vendere la casa acquistata senza alcuna limitazione e senza obblighi di restituzione delle somme ricevute al donante.