Quali sono i soggetti legittimati a ritirare lettere raccomandate e atti giudiziari
Quando il posta bussa al campanello per consegnare una raccomandata e non trova nessuno, la busta viene depositata all’ufficio postale e lì rimane per 10 giorni in giacenza prima di essere restituita al mittente. I giorni sono 30 per gli atti giudiziari. Ma, per evitare al destinatario di doversi recarsi all’ufficio postale per ritirare la busta, il portalettere, prima di andare via, tenta di affidarla alla persona di fiducia.
Quando si tratta di ritirare la raccomandata all’ufficio postale l’incarico può essere affidato a chiunque, previa delega firmata dal destinatario effettivo. Invece non è così quando si tratta di ritirare la busta dalle mani del postino.
La legge indica chi può ricevere una raccomandata al posto dell’effettivo destinatario. Sono due le disposizioni che vengono in rilievo. La prima è il Codice di procedura civile che, con riferimento alle notifiche degli atti giudiziari, indica solo alcuni soggetti legittimati a ritirare il plico al posto del destinatario qualora questi sia momentaneamente assente dalla propria dimora. L’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza di tali persone, la raccomandata è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
La seconda disposizione che si occupa di chi può ricevere una raccomandata è inserita nella normativa che regola il funzionamento del servizio postale in merito a notificazioni di atti a mezzo posta. Qui si afferma che la notifica può essere fatta a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario dell’atto o addetta alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
Nel concetto di persona di famiglia si fanno rientrare i figli, il coniuge, gli eventuali genitori conviventi, ma anche il partner della coppia di fatto per via della raggiunta equiparazione tra conviventi e coppie sposate. Non sarebbe tale il collega di lavoro o di università con cui si divide l’appartamento. Infatti la raccomandata consegnata a costoro non potrebbe mai dirsi arrivata a destinazione. Al concetto di parentela viene poi equiparato anche quello di affinità. Gli affini sono i parenti del coniuge: quindi, il cognato, la suocera o il suocero, la nuora.
La persona di famiglia non deve essere necessariamente un convivente stabile. L’importante è che la sua presenza in casa del destinatario non sia del tutto occasionale come nel caso della madre che, per tre giorni, va a fare visita alla figlia residente in una città lontana ed è da quest’ultima ospitata. Non è neanche il caso della sorella che vive alla porta accanto perché non c’è condizione di convivenza. Ai fini della validità della notifica è sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso.
La persona di famiglia poi deve avere almeno 14 anni. La persona di famiglia non deve essere palesemente incapace di intendere e volere. Rimane, in ogni caso, a carico di colui che assume di non avere ricevuto l’atto, l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tale fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo.
La persona addetta alla casa è tipicamente la colf. Al postino non spetta chiedere un contratto che leghi il/la coadiuvante al destinatario. Basta che sia quest’ultimo/a a qualificarsi come tale. Spetterà poi all’effettivo destinatario, in caso di contestazione, dimostrare il contrario.
Addetti sono tutti coloro che hanno un rapporto di solidarietà. Ad esempio, il badante o il volontario non retribuito. E di collaborazione diretta col destinatario, purché tale collaborazione si svolga abitualmente nel luogo indicato per la consegna dell’atto. Vi rientra anche un collega di studio; l’amministratore dell’immobile; l’infermiera che assiste in modo continuo un familiare convivente col destinatario.
Il portiere deve essere regolarmente assunto. Non può parlarsi di portiere quando si tratti di soggetto che svolge tali mansioni di fatto. Non pochi giudici hanno ritenuto nulla la notifica consegnata all’estraneo, anche se convivente nello stesso edificio. Ci sono state sentenze che hanno ritenuto nulla la notifica al familiare dimorante in un appartamento diverso rispetto al destinatario, ma inserito nello stesso stabile.