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Diritti del viaggiatore aereo: ecco come farli valere

Sono una percentuale davvero esigua i passeggeri di voli aerei che, in caso di disservizio commesso da una compagnia aerea, sanno di essere in possesso di diritti da far valere. Solamente il 13% è a conoscenza delle normative europee ed internazionali che riconoscono alle compagnie aeree la responsabilità nel momento in cui incorrono in ritardi, voli cancellati, casi di overbooking e disagi con i bagagli. Per questo, appositi organismi ed aziende si muovono affinché i passeggeri siano più consapevoli dei loro diritti e si attivino per farli valere.

La Carta dei Diritti del Passeggero

L’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è l’Organismo responsabile in Italia della corretta applicazione del Regolamento CE n. 261/2004. Tale regolamento sancisce la tutela dei passeggeri in tutte le circostanze appena menzionate. L’ENAC, nel momento in cui viene a conoscenza di questi episodi, ha il potere di irrogare sanzioni amministrative in capo ai soggetti responsabili.

L’Ente si è occupato di redigere la Carta dei Diritti del Passeggero, un documento informativo e costantemente aggiornato che ha lo scopo di sensibilizzare i passeggeri sui propri diritti. Si passa dal contratto di trasporto, ai casi di disservizio, ai diritti delle persone con disabilità e mobilità ridotta, ai pacchetti turistici e ai limini di responsabilità delle compagnie aeree.

Ad operare attivamente sul territorio per far sì che queste pretese trovino una soddisfazione, sono realtà specializzate del settore. L’azienda AirHelp tutela i diritti del viaggiatore aereo e si posiziona come leader nella gestione delle pratiche in nome e per conto dei soggetti coinvolti in disservizi da parte dei vettori.

I diritti del viaggiatore aereo in caso di volo in ritardo

Dal 2004 il Regolamento CE 261 tutela i diritti dei passeggeri stabilendo una serie di condizioni che li rendono validi. Ad essere interessati dalla normativa sono lo spazio aereo europeo, l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la regione ultra-periferica. È molto importante sottolineare che il regolamento si applica anche nel caso in cui il volo non sia comunitario, ma l’aeroporto di partenza o quello di arrivo si trovi all’interno dell’UE e la compagnia aerea sia europea.

I ritardi in cui scattano i diritti stabiliti dal Regolamento CE 261 sono quelli superiori alle 3 ore, calcolate dal momento in cui l’aereo si trova al gate e si aprono le porte per far scendere i passeggeri. Tuttavia, è bene ricordare che i vettori non sono responsabili se incorrono in ritardi generati da circostanze internazionali.

Il risarcimento economico varia da un minimo di € 250 ad un massimo di € 600 in base alla lunghezza della tratta e alle ore di ritardo accumulate. I diritti del viaggiatore aereo, tuttavia non finiscono qui. Gli spettano altri risarcimenti come il rimborso del biglietto o il volo alternativo dopo le 5 ore di attesa e il diritto all’assistenza con cibo, accesso alle comunicazioni e alloggio, ove necessario.

I diritti del viaggiatore aereo in caso di cancellazione del volo

Non tutte le cancellazioni dei voli vedono coinvolta la responsabilità della compagnia aerea. Secondo la Carta dei Diritti del Passeggero, devono rispondere della propria condotta le compagnie che annullino la partenza con un preavviso inferiore ai 14 giorni senza l’offerta di un volo con determinate caratteristiche, come la partenza massimo 2 ore prima del volo originale e un arrivo massimo 4 ore dopo quello acquistato. Più si riducono i giorni di preavviso, più il volo alternativo proposto deve avvicinarsiagli orari di quello originario.

Anche in questo caso, il risarcimento oscilla da € 250 a € 600 sulla base della tratta, degli aeroporti interessati e del ritardo accumulato dal volo alternativo proposto. Se si rinuncia a quest’ultima opzione, il passeggero ha diritto ad un volo di ritorno all’aeroporto di partenza o ad un mezzo alternativo che lo porti a destinazione.

I diritti del viaggiatore aereo in caso di overbooking

Un altro problema comune che genera responsabilità in capo alle compagnie aeree è il negato imbarco aereo, se non è dovuto dalla volontà del viaggiatore. In questo caso si ha diritto ad un risarcimento che varia da € 200 a € 600 e ad un volo alternativo. La compagnia è tenuta a risarcire direttamente in aeroporto il mancato imbarco. Come nei casi precedenti, chi è coinvolto in overbooking ha diritto al rimborso, al volo alternativo e all’assistenza in aeroporto.

I diritti del viaggiatore aereo per problemi con i bagagli

Molto spesso si verificano degli inconvenienti relativi ai propri bagagli. Questi possono andare da un bagaglio danneggiato nel momento in cui si trova sotto la custodia del vettore, al bagaglio in ritardo o, addirittura, alla perdita. In base alla gravità del danno, la compagnia deve accollarsi la riparazione, le spese per la sostituzione di un oggetto indispensabile che si trovava all’interno del bagaglio smarrito o il risarcimento del valore di valigia e di contenuto se questa non dovesse arrivare dopo 21 giorni.

Redattore Travel

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